|
||||
Il Decaologo del bagnante. Bandiera rossa, regole per la balneazione, salvataggio, navigazione e pesca. |
||||
|
|
LA BANDIERA ROSSA. La bandiera rossa, issata sul pennone dello stabilimento balneare o comunque Tuttavia la bandiera rossa ha altre implicazioni o significati normativi: - può indicare un pericolo specifico o circoscritto: molte ordinanze prescrivono, ad esempio, la segnalazione di una buca con una boa sormontata da una bandierina rossa. - significa divieto di balneazione, in seguito ad una ordinanza del comune, per l'inquinamento delle acque - significa divieto di balneazione in aree specifiche in caso di particolari pericoli: presenza di squali o il ritrovamento di un ordigno inesploso. - assieme alla bandiera gialla significa, per molte ordinanze, assenza di
IL DECALOGO DEL BAGNANTE 10 - Osserva l'eventuale presenza della bandiera rossa o della bandiera gialla prima di andare a fare il bagno. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e le ore 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento, con l’impiego di almeno un assistente ogni 80 metri di arenile.
Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Viareggio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". In tal caso, le stesse Amministrazioni civiche sono tenute a controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della cartellonistica. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all’approvazione dell’Autorità Marittima, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all’articolo 5. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all’Autorità Marittima una proposta di “piano collettivo di salvataggio” contenente le generalità del legale rappresentante dell’impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera ovvero l’elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’ubicazione delle singole postazioni di salvataggio. All'interno degli specchi acquei prospicienti le aree demaniali marittime assentite in concessione ad uso colonia marina il servizio di salvamento deve essere effettuato, durante la presenza sull'arenile dei fruitori della colonia stessa, con le modalità contenute nel successivo art. 5. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una bandiera rossa ed essere esposto un apposito cartello in posizione ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI 1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione; 1.1 il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa. I concessionari stessi devono altresì controllare eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo in tal caso al loro riposizionamento; 1.2 se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO". 2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E' VIETATO: 2.1 il transito di qualsiasi unità navale ad eccezione dei natanti da diporto tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle eventuali moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e per tale esclusiva finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n° 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Ai natanti a vela con deriva mobile e wind-surf è consentito prendere il largo ed approdare sulla spiaggia anche fuori dei corridoi di atterraggio, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva e velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra, purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa; 2.3 la partenza e l’atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e dei kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari appositamente autorizzati devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf e dei kite-surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona. 2.4 compiere attività subacquee senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Detto obbligo vige anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione. ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE 1. E’ VIETATA la balneazione: 1.1 nei porti; 1.2 nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali; 1.3 nelle zone di transito e sosta delle navi; 1.4 all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati; 1.5 negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di mt. 50 dalla costa; 1.6 nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze. SERVIZIO DI SALVATAGGIO 1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09:30 alle ore 19:00 (Orario di balneazione). I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata scheda informativa. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e le ore 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento, con l’impiego di almeno un assistente ogni 80 metri di arenile. I settori così sorvegliati, nonché i turni di servizio, devono essere dettagliatamente indicati in “Piani di Sorveglianza” approvati dal Capo del Circondario Marittimo. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09:30 e dopo le ore 19:00) devono essere issate contemporaneamente le bandiere rossa e gialla. 2. Durante l'orario di balneazione gli assistenti devono indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" ed essere dotati di fischietto. Durante il turno di sorveglianza della balneazione non possono essere impegnati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato. 2. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi preferibilmente su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri o comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquei - devono essere permanentemente disponibili in prossimità della battigia: 3.2 un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" o "S.O.S." ed il nome dello stabilimento, dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi. 3.3 un paio di pinne; 3.4 due salvagenti anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo ancorato al terreno, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare. In alternativa possono essere utilizzati due salvagenti del tipo "bay- watch". 4. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. 5. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da: 5.1 tre bombolette individuali di ossigeno ovvero una bombola di ossigeno da cinque litri munita di riduttore di pressione; 5.2 una cannula di respirazione bocca a bocca; 5.3 un pallone Ambu o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie mediamente ogni 80 metri di arenile l'elenco degli stabilimenti dotati di pallone Ambu deve essere indicato in apposito "Piano di Pronto Intervento" da notificare all’Ufficio del Circondario Marittimo; 5.4 una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata per clienti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al decreto del Ministro della Salute 15.07.03 n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale. 6. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni struttura balneare deve destinare una zona a pronto soccorso munita delle dotazioni, di pronto impiego, di cui al precedente punto 5. 7. Per le piscine, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'orario di apertura delle stesse deve essere assicurata la presenza di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "SALVATAGGIO", munito di uno dei seguenti brevetti in corso di validità: ESERCIZIO DELLA PESCA. 1.1 Fermo restando il divieto di pesca con qualsiasi tipo di attrezzo munito di amo di cui al precedente art. 4.1.2 e fatta salva la specifica regolamentazione della pesca subacquea di cui al successivo punto 6.1.2, durante la stagione balneare, l’esercizio della pesca con attrezzi diversi dal rastrello da usarsi a piedi è vietato nella fascia di mare di metri 300 dalle spiagge, nel periodo compreso tra le ore 08:00 e le 20:00 ovvero in presenza di bagnanti. 1.2 La pesca subacquea è regolamentata dagli art. 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n° 1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, è SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva. 1.3 E’ VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. 1.4 Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.
LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO 1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell’art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinato come segue: 1.1 la locazione può essere effettuata dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condimeteo ed il locatario ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone; 1.2 la capacità di carico deve essere giudicata dal locatario in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 5 ottobre 1999 n. 478, i natanti prototipi non omologati possono trasportare n° 3 persone per lunghezza fuori tutto fino a metri 3,50, n° 4 persone per lunghezza f.t. compresa tra metri 3,51 e 4,50 e n° 5 persone per lunghezza f.t. compresa tra metri 4,51 e 6,00; 1.3 i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatario ha facoltà di richiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto; 1.4 gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo; 1.5 il locatario, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti; 1.6 il locatario deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatario si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare); 1.7 il locatario è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nei precedenti punti 1.2 e 1.3 e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito del locatore e la durata della locazione. 2. I natanti a motore possono essere locati solo a persone di età non inferiore ad anni 16. 2.1 In particolare le moto d'acqua devono essere dotate di un sistema di telecomando di spegnimento del motore a distanza, manovrabile da parte del locatario.
IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS E NATANTI SIMILARI Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003 n° 172, l’impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni: 1.1 Durante la stagione estiva, l’atterraggio e la partenza degli Scooter acquatici, nelle zone frequentate da bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi ed alla velocita minima che assicuri il controllo e comunque non superi i tre nodi. 1.2 nel rimanente periodo dell’anno è consentito il varo, l’alaggio, la partenza e l’approdo da qualsiasi punto dalla costa. Gli scooter acquatici devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l’arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
IN WINDSURF Indossare sempre la cintura di sicurezza; Non uscite mai con vento di terra, può essere molto pericoloso. I venti di terra tendono ad aumentare di forza man mano che ci si muove verso il largo e allontanandovi sempre più dalla vostra base di partenza potreste trovarvi nei guai. Scegliete una spiaggia dove il vento soffi verso terra o in bolina. Evitate di navigare in scarsa visibilità, all’imbrunire o nella nebbia. Infine state molto attenti alle maree, forti correnti di marea possono portarvi lontano dalla base di partenza. Prima di uscire col vostro windsurf controllate attentamente tutto l’equipaggiamento. Prima di tutto, verificare che la tavola e la vela non presentino gravi segni di usura. Accertatevi che il giunto dell’albero alla tavola sia fissato in sicurezza in modo da evitare sganciamenti della vela e controllare che l’albero non presenti spaccature. Quando attrezzate la vela accertatevi che le cime non siano consumate e in caso sostituitele immediatamente: accertatevi che siano ben tese e libere. Dopo l’uso lavate tutto l’equipaggiamento con abbondante acqua dolce. Per maggiore sicurezza scrivete sulla tavola e l’attrezzatura il vostro nome e numero di telefono con un pennarello indelebile. Indubbiamente è meglio “prevenire che curare”, perciò siate sempre preparati al peggio e di mettervi in salvo autonomamente senza l’aiuto di nessuno. In ogni caso, portate sempre con voi dei dispositivi per segnalare la vostra posizione a potenziali soccorritori nelle vicinanze. E’ buona norma avere una cima o una bandiera o un razzo di segnalazione per attirare l’attenzione. E’ vitale inoltre conoscere i segnali internazionali di soccorso; alzate ed abbassate le braccia ai lati del corpo ma non incrociatele sopra la testa (= segnale sto bene). Non abbandonate mai la tavola, questa vi aiuterà a rimanere a galla e sarete più visibili per un eventuale soccorritore. Ricordatevi che è meglio mettersi in salvo da soli prima di indebolirsi o debilitarsi troppo nell’attesa che si avvicini qualcuno.
CANOA / KAYAK Prima di partire con la vostra canoa dovreste sempre informare qualcuno a riva o la Guardia Costiera. Prima di tutto indicate il numero di persone che hanno intenzione di uscire in canoa e il nome del centro o dell’organizzazione nonché l’area in cui vi recherete; sarebbe bene specificare anche il numero e il modello di canoa kayak che si utilizzerà (singola / doppia). Infine dovreste comunicare alla Guardia Costiera il luogo di inizio e fine del giro e, se si tratta di un viaggio, anche le varie tappe e ogni cambiamento di percorso o di programma così come il giorno in cui l’uscita si concluderà. Dovete sempre avere l’attrezzatura adatta quando dovete uscire in canoa. Questo equipaggiamento comprende: pagaia adatta all’uso, abbigliamento adeguato, un aiuto al galleggiamento o un giubbotto di salvataggio, paraspruzzi con maniglia di sganciamento. Possono essere inoltre utili e dovrebbero essere sempre portati:
LIMITE DI VELOCITA’ IN PROSSIMITA’ DELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE Fermo restando i divieti della navigazione per le unità a motore e/o vela, nella fascia di mare riservata alla balneazione, si rammenta che la Capitaneria di Porto nel Compartimento Marittimo di propria giurisdizione, al fine di tutelare l’incolumità dei bagnanti, dei subacquei e di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità della costa ha disciplinato con propria ordinanza il limite di distanza dalla Costa entro i quali le unità propulse a motore devono navigare con velocità non superiore a 10 nodi e con gli scafi in dislocamento sino ai 1000 metri dalla costa.
IN APNEA
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 1. Nell'ambito del Circondario Marittimo E' VIETATO: 1.1 sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia; 1.2 pescare con qualsiasi tipo di attrezzo munito di amo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; 1.3 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge. |
|||